Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.204 “Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” prevedeva, all’art. 6, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venissero disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detenessero armi.
Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovevano essere altresì definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
Tale decreto è entrato in vigore il 1° Luglio 2011 ed il termine per la prevista disciplina interministeriale scadeva il 28 dicembre 2011 senza che alcuna indicazione venisse emanata.
Il successivo Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” interveniva nuovamente sull’argomento prevedendo, con l’art. 6, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore: “i soggetti detentori di armi, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall’articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente;
Essendo il Decreto Legislativo entrato in vigore il 05/11/2013, i diciotto mesi sono scaduti lo scorso 4 maggio 2015 e ancora un volta nulla risulta essere stato emanato con il risultato che i cittadini si trovano a dover far fronte all’assolvimento di un obbligo senza che gli operatori del settore abbiano regole chiare e definite cui attenersi.
Si chiede pertanto a che punto siano i lavori per l’emanazione delle regole previste da più di 4 anni in materia di tutela di sicurezza pubblica, se e quali esperti e società scientifiche siano stati interpellate.
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